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A

PATENTE A

La patente A senza limiti, indicata anche come Patente A3, serve per guidare da subito tutti i tipi di motocicli, ma va sostenuta su una moto di elevata potenza, e soprattutto non la si può conseguire prima di avere compiuto 24 anni. I possessori di Patente A1 e A2 conseguite a 16 e 18 anni possono conseguire la patente A3 a 20 anni.
Il conducente con patente B, per conseguire la patente A deve sostenere solo l’esame pratico.

Per cominciare a guidare delle moto prima dei 21 anni, si può conseguire la patente di sottocategoria A1 a partire dai 16 anni, oppure la patente limitata detta anche Patente A2 a partire dai 18 anni, per le quali rimandiamo alla lettura dell’apposita sezione.

B

PATENTE B

La patente B è la patente più conosciuta e conseguita, perchè è quella che permette la guida delle comuni autovetture e autoveicoli fino ai 35 q.li di massa complessiva a pieno carico, anche trainante un rimorchio leggero. Si consegue a partire dai 18 anni, tramite un esame di teoria e uno di guida. E’ soggetta alla decurtazione di punteggio se si commettono infrazioni gravi al codice stradale. Ma forse alcune precisazioni possono essere utili…

Età minima:
18 anni

Età massima:
la patente B è valida per 10 anni fino a 50 anni di età (allo scadere di ogni 10 anni occorre fare il rinnovo), 5 anni per chi ha un’età compresa tra 50 e 70 anni, 3 anni per chi ha superato 70 anni e 2 anni oltre gli 80.

Veicoli che si possono guidare:

•motoveicoli (tricicli, quadricicli e motocicli, questi ultimi solo fino a 125 cm3 e 11 kw, ma solo in Italia);

•autoveicoli per trasporto di persone e di cose (anche autocarri e autocaravan) con massimo di nove posti totali compreso il conducente, e aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, anche trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg). Si possono trainare anche rimorchi non leggeri, a condizione che non pesino più della motrice (che non eccedano la massa a vuoto della motrice) e che tutto il complesso non superi la massa di 3,5 tonnellate;

•macchine agricole, anche eccezionali;

•macchine operatrici, eccetto quelle eccezionali;

•mezzi adibiti a servizio di emergenza, aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate.

La patente di guida di categoria B prevede limitazioni di velocità e di guida per i primi tre anni dalla data di superamento dell’esame.

I neopatentati, cioè quelli che hanno conseguito la patente B da meno di tre anni, devono osservare solo dei limiti di velocità particolari. Non possono andare oltre i 100 km/h in autostrada e oltre i 90 km/h sulle strade extraurbane principali (art. 117 Codice della strada).
Inoltre, se commettono infrazioni che comportano la decurtazione punti, a loro saranno sottratti il doppio dei punti, ad es. la guida con cellulare che ti fa perdere 5 punti, al neopatentato ne fa perdere 5×2=10 (art. 126 bis codice della strada – tabella allegata).

Ai titolari di patente di guida di categoria B conseguita dopo il 9/2/2011, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW.

AM

PATENTE AM

Età minima:
14

Età massima:
segue le scadenze previste per la patente A, ossia: è valida ogni 10 anni fino a 50 anni di età, 5 anni per chi ha un’età compresa tra 50 e i 70 anni, 3 anni per chi ha superato i 70 anni, 2 anni dopo gli 80 anni.

Veicoli che si possono guidare:

•Ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.

•Veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici.

•Quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.

Come si può conseguire:
esame teorico + esame pratico: è stato abolito l’obbligo del corso di teoria e non è più possibile conseguire il C.I.G. nelle scuole, in quanto si è “trasformato” in una patente vera e propria.

C

PATENTE C

Articolo 115 CdS e Articolo 116 CdS

La patente C è la patente più richiesta tra quelle professionali perchè abilita alla guida dei “camion” (Autocarri) ovvero dei veicoli adibiti al trasporto cose in conto proprio (per il trasporto professionale invece adesso è richiesta, in aggiunta alla patente C, anche la CQC merci).

A 18 anni non si possono guidare subito tutti i mezzi pesanti, a meno di conseguire subito dopo la CQC trasporto cose con formazione ordinaria. Diversamente occorre aspettare di compiere 21 anni. Per conseguire la C occorre avere la patente B.

Età minima:
18 anni

Età massima:
la patente C vale 5 anni fino al compimento dei 60 anni, dopo occorre rinnovarla di anno in anno fino al compimento dei 65 anni di età – dopo i 65 anni, per continuare a guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, occorre fare una richiesta specifica presso la Commissione Medica Locale e rinnovare il certificato medico ogni anno.

Veicoli che si possono guidare:

•veicoli della categoria B;

•autoveicoli per trasporto di cose (e non di persone, sono dunque esclusi gli autobus) aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche trainanti un rimorchio leggero;

•macchine operatrici eccezionali.

D

PATENTE D

Articolo 115 CdS e Articolo 116 CdS

La patente D abilita alla guida di autoveicoli per trasporto di persone con numero di posti superiori a 9 compreso quello del conducente (autobus), ma solo in uso proprio. Per guidare autobus e scuolabus occorre conseguire adesso, la CQC persone. Una volta occorreva possedere la patente B da almeno 12 mesi o la C da 6 mesi, ma per rispettare la Direttive 91/439/CEE tale comma è stato abrogato, anche se rimane obbligatorio avere la B prima della D.

Età minima:
21 anni

Età massima:
la patente D deve essere rinnovata ogni 5 anni fino a 60 anni di età, poi ogni anno presso la Commissione Medica Locale fino ai 68 anni; dopo non è più possibile guidare autobus.

Veicoli che si possono guidare:

•veicoli della categoria B;

•autoveicoli per trasporto di persone (autobus e filobus) con numero di posti totali superiore a 9 ad uso proprio, anche trainanti un rimorchio leggero

E

PATENTE E

Articolo 116 CdS

Si tratta di un’estensione delle patenti B, C e D che permette il traino di rimorchi non leggeri ai veicoli per i quali si è ottenuta l’abilitazione di guida.
Più nello specifico:

B+E:permette di guidare veicoli della categoria B, Motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata maggiore a 750 kg e fino a 3500 kg. La massa massima del complesso non deve superare 7000 kg.

C+E:Complessi di veicoli: motrice di categoria B o C1 + rimorchio o semirimorchio non leggero. La massa autorizzata del complesso non può superare i 12000 kg. Motrice di categoria C + rimorchio o semirimorchio non leggero

D+E:Motrice di categoria D + rimorchio non leggero

B96

PATENTE B96

Dal 19 gennaio 2013 è stata istituita la patente B96, una patente di una certa utilità per chi vuole trasportare con l’autovettura dei rimorchi non compresi nella categoria B.

Tutti quelli che hanno ad esempio un carrello per le barche o le moto (i cosiddetti TATS) potrebbero avere bisogno di questo piccolo codice, il 96, sulla patente B, senza bisogno di altro, senza cioè per forza conseguire la patente BE.
Dipende tutto da quanto pesa il rimorchio, con e senza il carico.

Il Ministero è uscito con una serie di circolari (n. 2461n. 5306n. 10313) per chiarire bene i veicoli e gli esami necessari per conseguire la B96.

La cosa interessante è che, a differenza della BE, la B96 può essere conseguita subito facendo solo l’esame pratico.
Questo perché la B96 è considerata a tutti gli effetti una B semplicemente un po’ più “potente”, tanto è vero che chi effettua l’esame specifico per la B96 su un’autovettura con cambio automatico (mentre per l’esame classico della patente B ha usato un’autovettura con cambio tradizionale) non “paga pegno” cioè non si trova riportato sulla patente il codice 78 (che corrisponde al limite alla guida di veicoli con cambio automatico).

La Patente B96 pernette di guidare i Complessi di veicoli con massa massima autorizzata superiore a 3500 kg e fino a 4250 kg.

CQC

CQC

LA CQC

In questa sezione ci occupiamo della CQC da molti considerata in modo sbagliato “la seconda patente”. La patente infatti è solo una ed è quel documento che ci permette di condurre sul suolo pubblico i veicoli per i quali essa è abilitata.

La CQC è un titolo che abbinato alla patente C, C1, CE, C1E,  D, D1, DE, D1E  permette a chi ne è in possesso di svolgere l’attività di conducente professionale per trasporto di cose o persone sostituendo i vecchi CAP C e CAP D (certificato di abilitazione professionale).

SOGGETTI OBBLIGATI-ESENTATI DALLA CQC

Sono obbligati al possesso della CQC tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di merci o persone su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, salvo le esenzioni previste.

La norma si riferisce a tutte le patenti italiane nonchè anche alle patenti extra UE o extra SEE se il soggetto lavora per una impresa stabilita sul territorio italiano

Non è richiesto il possesso della CQC per i conducenti di veicoli:

  • la cui velocità massima non supera (per costruzione) 45 km/h;

  • delle Forze armate, Protezione civile, Vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

  • sottoposti a prove tecnice, riparazione o manutenzione, e nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

  • in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

  • per lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente o della CQC;

  • per trasporto di merci o persone con fini non commerciali (escluso lo scuolabus!)

  • per trasporti di merci ed attrezzature utilizzati nell’esercizio della propria attività a condizione che la conduzione del mezzo non costituisca attività principale.

Si precisa che negli ultimi due casi il conducente NON deve essere assunto con la qualifica di autista/conducente altrimenti deve essere in possesso della cqc.

RILASCIO DELLA CQC

il rilascio della carta di qualificazione del conducente può avvenire:

  • per titoli

  • per esami

RILASCIO DELLA CQC PER TITOLI

la cqc D (persone) poteva essere richiesta per documentazione fino al 9.9.2013  per coloro che erano già titolari di patente D e CAP KD alla data del 9.9.2008

tale possibilitità vale ovviamente anche per i titolari di patente equivalente estera se rilasciata in Ue o See. Per gli stranieri extra Ue o See la possibilità sussiste solo se alle dipendenze di una ditta sita interritorio italiano

la cqc C (cose) potrà essere richiesta per documentazione fino al 9.9.2014 per coloro che sono già titolari di patente C alla data del 9.9.2009

tale possibilità vale ovviamente anche per titolari di patente equivalente estera rilasciata in Ue o See. Per gli stranieri evtra Ue o See la possibilità sussiste solo se alle dipendenze di una ditta sita in territorio italiano

Il rilascio per documentazione prevede la semplice richiesta all’UMC

RILASCIO PER ESAMI

per tutti coloro a cui mancano i requisiti del punto precedente la carta di qualificazione verrà rilasciata a seguito di frequantazione di apposito corso ed esami.

  • corso ordinario 280 ore per condurre veicoli delle categorie C CE (a 18 anni anzichè 21) D DE ( a 21 anni anzichè 24)

  • corso accelerato 140 ore per condurre veicoli delle categorie C1 C1E (18 anni) D1 D1E (21 anni) o C CE (21 anni) D DE (24 anni)

i corsi possono essere effettuati anche presso la nostra autoscuola Drago Stadio e Dalmine.

La CQC presupponeva il possesso di una patente superiore: dopo il 19 gennaio 2013 le cose sono profondamente cambiate. Nel CDS infatti, il primo comma dell’art. 115 che, nell’indicare i limiti anagrafici minimi per ciascuna categoria di patente, fa salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente (affermazione che ripropone il rinvio che la “III direttiva patenti”, la 2006/126/CE, fa alle disposizioni della “direttiva CQC”, la 2003/59/CE);  nel decreto legislativo n. 286/2005, come da ultimo modificato, la previsione (conforme alla più volte citata direttiva 2003/59/CE) che il possesso della patente di guida non è condizione per accedere ai corsi di qualificazione iniziali, essendo necessario e sufficiente il possesso di un foglio rosa, per la categoria di patente presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che si intende conseguire, almeno prima di iniziare quella parte pratica del corso di qualificazione iniziale relativa alle ore di guida individuale.

Il candidato al conseguimento di una CQC, pertanto:

  1. può iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale anche senza essere titolare di patente di categoria superiore;

  2. supera gli esami di idoneità teorica

  3. per completare il corso, deve tuttavia conseguire un foglio rosa per la categoria di patente presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che intende conseguire e perciò inizia il conseguimento di una patente C o D

  4. Superato l’esame di teoria acquisisce il foglio rosa che gli permetterà di portare a termine la parte pratica della cqc: verrà rilasciato un certificato in bollo che attesta il possesso della cqc

  5. si può così svolgere l’esame di pratica della patente ed al superamento dello stesso verrà rilasciata la patentecqc

Il candidato può scegliere:

  • di svolgere un corso da 280 ore e superando il relativo esame, acquisisce una qualificazione professionale di tipo CQC che gli dà diritto a guidare: a 18 anni veicoli di categoria C o CE, a 21 anni veicoli di categoria D o DE;

  • di svolgere un corso da 140 ore e superando il relativo esame, acquisisce una qualificazione professionale di tipo CQC con limitazioni, che gli dà diritto a guidare: a 18 anni: veicoli di categoria C1 o C1E, a 21 anni: veicoli di categoria D1 o D1E, oppure di categoria D o DE adibiti a servizio pubblico di linea con raggio di percorrenza entro 50 km.

Le predette qualificazioni diventano piene, cioè senza limitazioni, al raggiungimento di 21 anni di età per il trasporto di cose e di 23 anni per quello di persone cioè conferiscono il diritto a guidare: a 21 anni: veicoli di categoria C o CE e a 23 anni: a guidare veicoli di categoria D o DE; Ne deriva pertanto che il possesso di una qualificazione iniziale di tipo CQC dà diritto a conseguire una patente di guida di categoria C o CE e D o DE in deroga ai limiti di età posti dall’art. 115 CDS

La frequenza del corso di qualificazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, di cui al presente articolo, non è richiesta al titolare di patente militare corrispondente a quelle civili delle categorie C, CE, C1, C1E e D, DE, D1, D1E.»”.

VALIDITA’ E RINNOVO DELLA CQC

la CQC vale 5 anni a seguito del quale deve essere rinnovata con l’emissione di una nuova carta (duplicato). I conducenti titolari della CQC devono rinnovarla ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione solo teorico. La formazione periodica consiste nell’aggiornamento professionale che consente ai titolari della CQC di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle proprie funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante

Il rinnovo della CQC può essere ottenuto effettuando un corso di formazione periodica a partire da tre anni e sei mesi antecedenti la scadenza di validità della CQC; in questo caso il documento verrà rinnovato riportando la nuova data di scadenza aggiungendo cinque anni alla vecchia data di scadenza. Ciò è stato fatto per dare tempo e modo di effettuare per tempo i corsi di aggiornamento.

La qualificazione CQC, a seguito del dd 6.8.2013, è valida fino al 9 settembre 2015 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2016 per quello di cose.

L’art. 2 DD 6.8.2013, al fine di assicurare parità di trattamento tra tutti i conducenti di cui all’art. 17 del DLG 21.11.2005 n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, ha previsto che le disposizioni del presente comma 3, come inserito dall’art. 1 del medesimo DD, si applicano anche ai conducenti che hanno già frequentato corsi di formazione periodica o che a ciò provvedono dopo l’entrata in vigore del DD 6.8.2013 stesso. (ora abrogato con dm 10/6/2014)

Conseguentemente i predetti corsi sono da considerarsi utili a rinnovare la validità carta di qualificazione del conducente posseduta fino al 9 settembre 2020, se per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se per il trasporto di cose.

Recenti circolari del ministero, a seguito del richiamo della comunità europea su fatto che la cqc non può avere validità superiore ai cinque anni, hanno negato quanto prima detto: pertanto le cqc rilasciate per documentazione e rinnovate dovranno scadere il 9 settembre 2018/19 o dopo cinque anni dalla richiesta di rinovo. Si attende un decreto con le istruzioni per capire come riportare le scadenze esatte a tutti i documenti già rilasciati.

IL CORSO PREVEDE UNA DURATA DI 35 ORE CON UN NUMERO DI ASSENZE NON SUPERIORI A 3!

Se le ore di assenza superano le tre ore ma inferiori a dieci è possibile recuperare tutte le ore perse entro un mese dalla data di fine corso. Nel caso di mancato recupero o di un numero di ore di assenza superiore a dieci il corso si ritiene annullato. (DM 30/09/2013)

Le ore del corso in un giorno non possono essere inferiori a due e non superiori a otto e si possono effettuare nei giorni lavorativi dalle ore 8 alle ore 22 (7 ore al massimo fino alle ore 15 il sabato)

La cqc scaduta comporta l’impossibilità dell’esercizio dell’attività lavorativa di conducente!!

La CQC scaduta da meno di due anni può ancora essere rinnovata effettuando solo un corso di formazione periodica. In questo caso la data di scadenza prenderà come riferimento la data di rilascio attestato del corso.

Nel caso la CQC sia scaduta da oltre due anni sarà necessario sostenere l’esame per il conseguimento della CQC .

Al termine del corso di formazione periodica è rilasciato agli allievi un attestato di frequenza. Verrà successivamente emessa dall’UMC competente in base alla sede dell’autoscuola o dell’ente che ha svolto il corso una nuova CQC.

DUPLICATO DELLA CQC

la CQC deve essere sempre duplicata nel caso:

  • di rinnovo

  • in cui il numero della patente posseduta subisca variazioni (ad esempio: il conducente titolare della stessa richieda il duplicato della patente di guida posseduta o ne estenda la validità ad altre categorie. Infatti sulla CQC è sempre annotato il numero della patente di guida presupposta.

  • nel caso di deterioramento, smarrimento, furto o distruzione;

  • in cui il titolare di patente extracomunitaria abbia conseguito la CQC per documentazione e sia trascorso più di un anno dall’acquisizione della residenza in Italia

Dal 19 aprile 2013 la cqc formato card non sarà più rilasciata ma sarà sostituita da un codice 95 riportato sulla patente stessa a fianco del quale sarà indicata la scadenza della cqc.

La cqc formato card verrà rilasciata solo alle richieste di duplicato di cittadini non residenti in Italia

PUNTI SULLA CQC

Come per la patente anche la CQC è regolata da un regime di punti

Con l’introduzione della carta di qualificazione del conducente (CQC) la disciplina della patente a punti si applica anche a detta carta nonché al CAP tipo KB. La decurtazione avviene a carico della dotazione di punti di tali documenti ogni volta che un illecito, per il quale è prevista sottrazione di punti dalla patente, è commesso nell’esercizio di attività professionale di autotrasporto di persone o merci che richiede il possesso della carta di qualificazione o del CAP tipo KB. In tal caso, la decurtazione si applica solo sulla carta di qualificazione e non viene disposta anche sulla patente di guida posseduta.

Presupposto quindi per l’applicazione della disciplina della patente a punti ai titoli di abilitazione professionale sopraindicati è che gli illeciti siano commessi:

  • alla guida del veicolo per il quale è richiesta la titolarità di una patente C, CE ovvero D, DE unitamente alla CQC ovvero al CAP tipo KB;

  • nell’esercizio di un’attività professionale di autotrasporto di persone o di cose.

Quando, invece, il titolare di una CQC ovvero di un CAP commette violazione alla guida di un veicolo diverso da quelli indicati ovvero quando il veicolo sia utilizzato per finalità private e non commerciali, la decurtazione di punti riguarda la patente di guida e non la CQC o il CAP

Come per la patente è previsto un incremento di due punti ogni due anni se non vengono commesse infrazioni fino al raggiungimento di un punteggio massimo di 30 punti.

A punteggio inferiore a 20 se per due anni successivi  non si commettono infrazioni il punteggio è reintegrato automaticamente

La sottrazione dei punti è doppia se alla guida si trova un neopatentato da meno di tre anni

La perdita di tutti i punti comporta la revisione del titolo per cui si dovrà sostenere il relativo esame come un nuovo conseguimento. Tale provvedimento èdisposto anche se il soggetto perda 5 punti per tre volte in 12 mesi. Ad esito negativo della revisione viene disposta la revoca del titolo.

La revoca della CQC non comporta la revoca della patente. La revoca della patente comporta la revoca anche della CQC.

CORSI RECUPERO PUNTI

i corsi per il recupero dei punti permettono ai titolari di CQC di guadagnare 9 punti a seguito di un corso di aggiornamento della durata di 20 ore (22 nel caso si possegga sia la CQC cose e persone). Per adesso non è previsto alcun esame solo l’obbligo della frequenza mediante la tenuta di registri di ingresso ed uscita. Ogni lezione può durare al massimo per tre ore. Sono ammesse 6 ore di assenza da recuperare in un programma prestabilito. Il superamento delle ore massime di assenza comporta la nullità del corso.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato con il quale l’ufficio preposto dell’UMC provvede a reintegrare il punteggio.

REVISIONE DELLA CQC

Dal 5 dicembre 2012 è in linea la procedura informatizzata delle prove di revisione della carta di qualificazione del conducente. La procedura è del tutto simile a quella già prevista con la circolare prot. 4303/8.3 del 16 febbraio 2012 e con la circolare prot. 11165/RU del 20 aprile 2012 (2) per l’effettuazione dell’esame per il conseguimento della CQC.

Si ricorda che il provvedimento di revisione della CQC può essere disposto esclusivamente nel caso in cui il suo titolare subisca la decurtazione totale del punteggio, ovvero, come stabilito dal comma 5 dell’art. 126 bis (3) del codice della strada, dopo che il titolare della CQC “successivamente alla notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti”.

Qualora un soggetto sia titolare di carta di qualificazione del conducente sia per il trasporto di merci che di persone, l’esame di revisione debba vertere sul “programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l’infrazione (o le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio”. Se, invece, il conducente ha subito, alla guida di veicoli di categoria diversa la medesima decurtazione di punteggio, l’esame di revisione si svolge “secondo il programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l’ultima infrazione”.

La domanda per sostenere l’esame di revisione deve essere presentato dal titolare della carta di qualificazione del conducente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione da parte del competente Ufficio Motorizzazione civile. Gli esami in questione sono svolti presso gli Uffici Motorizzazione e si compongono di due prove, una comune ed una specialistica, che si svolgono in due giorni diversi.

Come stabilisce il citato decreto ministeriale, al candidato vengono proposte, per ogni singola prova, sessanta domande, scelte dal sistema informatico secondo un sistema di casualità. Il tempo a disposizione del candidato per ogni singola prova è di centoventi minuti. Il candidato è ritenuto idoneo ad ogni prova se risponde correttamente ad almeno cinquantaquattro quesiti. Se il numero di errori commesso è superiore a sei, il candidato è considerato respinto.

Nel caso in cui l’esito dell’esame di revisione della CQC fosse positivo, alla stessa saranno attribuiti 20 punti. Nel caso di esito negativo dell’esame sia per la parte comune che per la parte specialistica la CQC sarà revocata. La revoca colpisce tutte le abilitazioni comprese nella CQC oggetto di detto provvedimento, anche se la CQC abiliti sia al trasporto di persone che al trasporto di merci.

KAP

KAP

il kap (certificato di abilitazione profesionale) è nato nel 1974 subendo da allora tantissime trasformazioni: inizialmente erano previste ben 7 abilitazioni, poi nel 1981 quando fu rivisto il codice della strada vennero ridotte a tre (KB, KC, KD) e negli anni novanta, dopo la separazione della patente A  a cinque (KA, KB, KC, KD e KE). Nel 1997 fu soppresso il KE e ne rimasero perciò quattro.

Attualmente il KC non è più rilasciato poichè dal 9 settembre 2009 è stato sostituito dalla CQC C e nemmeno più il KD poichè dal 9 settembre 2008 è stato sostituito dalla CQC D.

Pertanto adesso rimangono in vita solo il

  • KA che abilita a condurre motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3t adibiti a servizio pubblico di piazzo o noleggio.

  • KB che abilita a condurre motoveicoli oltre le 1,3t ed autovetture adibiti al servizio pubblico di piazza o noleggio

RILASCIO E RINNOVO DEL KAP

Il kap si rilascia a seguito di un esame teorico presso l’Umc e sarà abbinato alla patente a cui si riferisce perdendo di efficacia assieme alla patente in caso di sospensione o revoca. Il cap è personale ed ha validità di 5 anni.

Può essere rilasciato anche per conversione con un titolo estero di pari valore e riconosciuto in Italia.

Se il cap è associato ad una patente superiore non riporterà nessuna data di scadenza e sarà rinnovato in automatico con la patente stessa.

Se il cap è associato ad una patente A o B allora si deve procedere al duplicato del documento poichè è riportata la scadenza e si procede come segue:

  • se il cap scade poco dopo o poco prima della patente all’atto del rinnovo del primo documento in scadenza sarà conveniente rinnovare anche l’altro e dovrà essere iscritto nel certificato medico che dovrà riportare i parametri più severi previsti per il cap

  • se il cap scade in data molto diversa della patente dovrà essere confermato di validità con certificato medico a parte

PUNTI SUL KAP

Al cap si applica la medesima disciplina dei punti della patente

R

Recupero Punti

Si organizzano presso le sedi di Bergamo e Dalmine, corsi per il recupero dei punti sulla patente. Richiedi maggiori informazioni.

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